statuto cral - Cral Dipendenti Regione Sicilia, sezione Palermo

Lo statuto

                                                                        

STATUTO DEL C.R.A.L.
 
                                             DIPENDENTI REGIONE SICILIA PROVINCIA DI PALERMO


DENOMINAZIONE 
ARTICOLO 1 
In armonia con quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto dei Lavoratori (legge n° 300 del 20/05/70) è costituita un'associazione denominata "C.R.A.L. PROVINCIALE DIPENDENTI REGIONE SICILIA" di Palermo tra i dipendenti in servizio ed in quiescenza dell'Amministrazione Regionale aventi sede di servizio e/o residenza nella provincia di Palermo. 
Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia. 

SEDE E DURATA 
ARTICOLO 2 
Il C.R.A.L. ha sede provvisoria in Palermo, Via Trinacria 36. La durata della Associazione è illimitata. 

FINALITA' E SCOPI 
ARTICOLO 3 
L'Associazione è apartitica ed apolitica e non ha fini di lucro, ma si propone di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione degli associati attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando ed arricchendo la loro personalità. Per conseguire le finalità sociali, l'associazione potrà svolgere attività di carattere ricreativo, culturale, sociale, sportivo, artistico e più in generale tutte quelle che permettono di valorizzare il tempo libero, comprese quelle attività di carattere assistenziale riguardanti convenzioni con Società ed Enti pubblici e privati; potrà altresì promuovere le iniziative che riterrà opportune per il conseguimento dell'oggetto associativo. L'associazione potrà anche prestare ad altri enti pubblici o privati la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo; in particolare potrà esercitare tutte quelle competenze eventualmente attribuite dall'Amministrazione Regionale compatibili con le finalità istituzionali dell'associazione. Il C.R.A.L. potrà organizzare e gestire, in proprio o a mezzo di gestori privati convenzionati, cooperative di consumo fra gli associati. Il C.R.A.L. potrà, pertanto, porre in essere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che il Consiglio Direttivo riterrà utili ed opportune al fine di dotare i propri soci dei mezzi e delle attrezzature necessari per il perseguimento degli scopi sociali. Potrà aderire ad altre associazioni delle quali ne condivida la finalità, previa delibera dell'assemblea dei soci, secondo i modi ed i termini previsti dal presente statuto. 

NATURA 
ARTICOLO 4 
Il C.R.A.L. Provinciale è un'associazione dotata di autonomia. Fermi restando il suo carattere di associazione libera, l'autogoverno e la diretta responsabilità dei propri atti di gestione secondo le norme di cui all'art. 36 e segg. del C.C., aderisce al C.R.A.L. Regionale e Dipendenti Regione Sicilia, e, in caso di partecipazione, è tenuto a seguirne le direttive di carattere generale, a partecipare ai programmi regionali e nazionali di competenza dello stesso, a fornire a richiesta o su selezione proprie rappresentative o singoli rappresentati per la costituzione di rappresentative regionali, a partecipare, nei limiti del proprio bilancio, alle spese sostenute dal C.R.A.L. Regionale per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali secondo le misure dell'uopo stabilite dal Consiglio Direttivo Regionale, ad eseguire i deliberati del Collegio Regionale dei Probiviri sui ricorsi proposti dai propri soci. 

SOCI 
ARTICOLO 5 
La qualifica di socio si consegue, per libera scelta, con la iscrizione all'associazione. I soci si dividono in: 
SOCI FONDATORI: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; 
SOCI ORDINARI: tutti i dipendenti di cui all'art. 1 che facciano richiesta d'iscrizione e che vengano ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 12; 
SOCI ONORARI: coloro che per la loro personalità e per il loro impegno all'interno dell'associazione hanno contribuito in modo rilevante alla crescita ed alla valorizzazione delle attività e degli scopi associativi. La presente classificazione si intende dettata a soli fini classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci rispetto ad un'altra. In particolare, tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa. Lo status di socio dell'associazione comporta l'incondizionata accettazione del presente statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione Sociale assunta nel rispetto dello statuto stesso, ed è subordinato al pagamento della quota associativa annuale. Tutti soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di fruire delle attrezzature a disposizione dell'associazione. Parimenti possono partecipare a tutte le manifestazioni ed avvalersi di tutte le provvidenze attuate dall'associazione nei limiti delle prescrizioni modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La richiesta d'iscrizione comporta automaticamente, ai sensi del presente statuto, un mandato al legale rappresentante del C.R.A.L. di richiedere a nome per conto dello stesso socio, i contributi previsti dal programma assistenziale annuale a favore dei dipendenti regionali, nonché delega lo stesso legale rappresentante a riscuotere i contributi relativi. 

ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
ARTICOLO 6 
La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente, e previo versamento della quota associativa. La qualifica di socio si perde: per dimissioni da comunicarsi per iscritto, almeno due mesi prima dello scadere dell'anno; per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi statuari o per altri motivi che comportino indegnità; per ritardato pagamento dei contributi per oltre due anni. A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro i primi sei mesi di ogni anno alla revisione della lista dei soci. 

DIVIETI 
ARTICOLO 7 
Nella sede dell'associazione è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che, sotto qualsiasi forma, persegua scopi di propaganda politica. 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
ARTICOLO 8 
Sono organi dell'associazione: 
- l'Assemblea dei Soci 
- il Consiglio Direttivo 
- il Presidente 
- il Collegio dei Revisori dei Conti 


ASSEMBLEA DEI SOCI 
ARTICOLO 9 
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante. Ogni socio ha un voto in assemblea, secondo il disposto dell'articolo 2532, secondo comma, del codice civile. Non è ammessa delega. Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di 1/5 dei soci di cui al secondo comma. Le assemblee sono valide, in prima convocazione se presenti 2/3 dei soci di cui al secondo comma, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti con diritto di voto. L'assemblea si effettua mediante avviso affisso nella sede sociale dell'associazione almeno dieci giorni prima della data stabilita. L'avviso dovrà specificare il giorno, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno. L'assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza assoluta del 50% più uno; in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni in assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea. 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
ARTICOLO 10 
L'Assemblea ordinaria dei soci delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno inerenti l'attività dell'associazione. Compiti dell'assemblea sono: eleggere il Presidente ed il Segretario; eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; approvare i programmi annuali di attività, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi; approvare e modificare il regolamento interno dell'associazione; deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Perché le deliberazioni siano valide è necessario seguire i dettami dell'art. 9. 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
ARTICOLO 11 
L'assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti. L'assemblea straordinaria delibera: sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo. Per la validità della delibera di cui al precedente punto "b", occorre la presenza della maggioranza qualificata dei soci e il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
ARTICOLO 12 
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso è così composto: 
1) da cinque a nove rappresentanti eletti fra i suoi soci fondatori od ordinari in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale od in quiescenza secondo le seguenti indicazioni: cinque rappresentanti fino a trecento soci regolarmente iscritti; sette rappresentanti fino a cinquecento soci regolarmente iscritti; nove rappresentanti oltre i cinquecento soci regolarmente iscritti. 
Fra i suddetti consiglieri, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, l'Economo ed il Segretario. Il Presidente potrà costituire, con soci di fiducia, il proprio ufficio di Segretaria Provinciale composto da tre a cinque membri in relazione al numero complessivo dei soci del C.R.A.L. Nessun compenso è dovuto ai consiglieri per l'attività da loro svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno quattro volte l'anno. Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'associazione. Approva l'ammissione di nuovi soci ed accetta le dimissioni presentate dai propri iscritti. Nomina i soci onorari. Approva i regolamenti interni ed elabora i programmi annuali di attività, predispone il bilancio preventivo, nonché il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta. E' responsabile nei confronti dei soci del regolare funzionamento dell'associazione nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni mobili ed immobili di sua pertinenza. Adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci e ne cura la regolare esecuzione. Ha la facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altre organizzazioni che perseguono fini similari. Fissa le quote associativi annuali. 
Provvede alla revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario. Delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie. Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri e può esercitare tutte le attribuzioni previste dal presente statuto e dai regolamenti a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nell'ambito dei programmi di attività approvate dal Consiglio Direttivo, lo stesso può nominare responsabili di settori, che curano il perseguimento dei fini generali e particolari connessi alle attività di loro specifica competenza. Nell'espletamento di tali funzioni su indicazione o su autorizzazione del Consiglio Direttivo i Consiglieri possono avvalersi della collaborazione di altri soci. Tali nomine sono sempre a tempo determinato e strettamente connesse al singolo programma di attività approvato. Il Consiglio Direttivo può istituire, ove lo ritenga necessario, Sezioni zonali, nominando un fiduciario di zona e nominare altresì fiduciari aziendari presso ciascun Ufficio o dipendenza. 

PRESIDENTE 
ARTICOLO 13 
Salvo quanto già risultante incidentalmente dai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o di impedimento di questi, al Vice Presidente è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio dell'associazione. Adotta i provvedimenti indifferibili ed urgenti, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'associazione, firma gli atti che impegnano finanziariamente l'associazione stessa. 

VICE PRESIDENTE 
ARTICOLO 14 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita, in tal caso, tutti i poteri del Presidente. 

ECONOMO 
ARTICOLO 15 
L'Economo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; queste ultime dovranno essere disposte congiuntamente con il Presidente e previa firma abbinata con lo stesso. Tiene in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e provvede ad aggiornare il libro degli inventari e le altre scritture contabili. E' responsabile della tenuta dei conti. Nell'espletamento di tali compiti può avvalersi, sotto la propria responsabilità, della collaborazione di altri soci che andranno a comporre l'ufficio economato. 

SEGRETARIO 
ARTICOLO 16 
Il Segretario cura in particolare il libro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza e redige il verbale del Consiglio Direttivo. Attende a tutte le altre mansioni che gli siano devolute dai regolamenti interni o affidate con deliberazioni dal Consiglio Direttivo. Qualora lo richiede il volume di affari trattati, il Segretario può essere posto a capo di un Ufficio di segreteria. 

COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
ARTICOLO 17 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due membri effettivi e due supplenti eletti, secondo le modalità di cui all'Art. 10, fra i soci ordinari o fra persone che abbiano i requisiti per esserlo e da un membro esterno che abbia i requisiti di legge. Il Collegio dei Revisori dei Conti esplica le funzioni attribuite dall'Art. 2403 del c.c. al Collegio dei Revisori dei Conti delle Società per Azioni. In particolare, ha il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare ed accertare la regolarità dei bilanci e redigere ed approvare apposita relazione da sottoporre all'Assemblea. I Revisori partecipano, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio si rinnova ogni quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 

ELEZIONI 
ARTICOLO 18
Le elezioni per il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono indette e regolamentate secondo quanto stabilito dal seguente articolo: 
a) il Consiglio Direttivo uscente del C.R.A.L. nomina il Presidente ed i componenti il Comitato Elettorale che fungerà da seggio elettorale; in relazione al numero dei soci con diritto di voto il Consiglio Direttivo uscente può deliberare la nomina di più seggi elettorali; in tal caso il Comitato Elettorale fungerà da Comitato Elettorale centrale; 
b) hanno diritto di voto tutti i soci ordinari iscritti al C.R.A.L. alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la elezione ed in regola con il pagamento delle quote sociali. L'elenco degli aventi diritto è inviato al Comitato elettorale a cura del Consiglio Direttivo uscente; 
c) le votazioni per le suddette elezioni si effettueranno a scheda segreta: ogni socio può presentare la propria candidatura al Presidente del Comitato Elettorale nei termini di tempo e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo del C.R.A.L. L'insieme delle candidature darà luogo ad una lista unica; 
d) le schede predisposte dal Comitato Elettorale (firmate da due componenti il seggio) saranno consegnate agli elettori del Presidente al momento della votazione. Le schede votate saranno raccolte in apposite urne sigillate. 
e) il socio ordinario esprimerà il proprio voto indicando i nominativi dei candidati prescelti. Il numero delle preferenze previsto in ciascuna scheda elettorale sarà: (Consiglio Provinciale) di due per i Consigli che a termine dell'art. 12 prevedono cinque membri elettivi; di tre per i Consigli che prevedono sette membri elettivi; di quattro per i Consigli che prevedono nove membri elettivi. (Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale) due. 
f) al Presidente del seggio è affidata la disciplina delle operazioni di voto. 
g) alla carica di membri del Consiglio Direttivo saranno nominati i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze ed in caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione ed in caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età. Avverso le risultanze dello scrutinio nonché avverso ogni singola fase delle operazioni di voto è ammesso ricorso entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati presso il seggio elettorale, al Comitato Elettorale che a giudizio insindacabile, decide in via definitiva e con procedura immediata. I ricorsi debbono essere definiti entro dieci giorni a far data dalla loro ricezione. 

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE 
ARTICOLO 19 
Le entrate dell'associazione sono costituite da: 
a) quote associative periodiche, versate dai soci in unica soluzione entro il mese di marzo di ogni anno; 
b) da beni mobili ed immobili provenienti da donazioni, lasciti o legati; 
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; 
e) da contributi provenienti da Pubbliche Amministrazioni; 
f) da redditi patrimoniali vari; 
g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale; 
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa , né rivalutabili. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta legge. 

ESERCIZIO FINANZIARIO 
ARTICOLO 20 
L'Esercizio Finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo e preventivo, che dovranno essere annualmente approvati dall'Assemblea. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'associazione, e deve essere reso noto a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l'assemblea, in modo che ogni associato ne possa prendere visione. 

CONTROVERSIE 
ARTICOLO 21 
I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci sono: 
a) richiamo; 
b) deplorazione; 
c) sospensione; 
d) espulsione. 
Detti provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo dopo l'apposita contestazione al socio e dopo averne esanimato eventuali controdeduzioni. 
Contro i provvedimenti di cui sopra è ammesso ricorso ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria. 

MODIFICHE STATUTO 
ARTICOLO 22 
Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti. Perché tale deliberazione abbia validità è necessaria la partecipazione alla votazione di almeno 2/3 dei soci ordinari in prima convocazione; in seconda convocazione sarà sufficiente la maggioranza dei presenti e votanti qualunque sia il numero degli intervenuti per deliberare. 

SCIOGLIMENTO 
ARTICOLO 23 
Lo scioglimento del Circolo viene deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci. In caso di scioglimento i beni di proprietà del circolo seguiranno la destinazione deliberata dall'assemblea con la maggioranza prevista dal precedente articolo. 

DISPOSIZIONI GENERALI 
ARTICOLO 24 
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
 
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